Testo completo della notizia
PREMESSO CHE durante l’approssimarsi del “ferragosto“ ed particolare nella notte tra il 14 e il 15 agosto vengono solitamente accesi falò sulla spiaggia;
CONSIDERATO che l’accensione dei fuochi sull’arenile determina seri pericoli per l’incolumità pubblica e situazioni di grave incuria e degrado dell’ambiente;
RITENUTO preservare la spiaggia, sia sotto il profilo del decoro e dell’igiene che della sicurezza e dell’ordine pubblico, prevedendo di vietare la detenzione e il trasporto di legna per accendere i falò e fuochi di ogni genere sugli arenili ed in prossimità delle aree pubbliche e demaniali;
VISTI, in particolare: - l'art. 54, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. dispone che "il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana [. ..]". - il Decreto del Ministero dell'Interno 5 agosto 2008, con il quale è stato definito l'ambito di applicazione e del potere di ordinanza del suddetto articolo 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.; - la Legge del n . 48 del 18 aprile 2017 “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”; - l’O.R.EE.LL. della Regione Siciliana; - lo Statuto Comunale.